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ARGOMENTO: Composizione consiglio comunale

Composizione consiglio comunale 28/05/2007 19:02 #16947

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Dopo aver sentito tante versioni differenti su come venga costituito il consiglio comunale, credo di aver trovato un testo che chiarisce ogni dubbio (almeno a me)...
COME SI VOTA ALLE ELEZIONI COMUNALI

Nei Comuni fino a 15.000 abitanti l'elezione dei consiglieri avviene con il sistema maggioritario, contestualmente all'elezione del Sindaco. In particolare, chi si candida a Sindaco deve collegarsi a una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, lista comprendente un numero di candidati non superiore a quello dei consiglieri da eleggere, e non inferiore ai 3/4 (degna di nota, e di dubbia costituzionalità, è la norma per la quale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai 3/4 dei consiglieri assegnati). Sulla scheda è indicato, a fianco del contrassegno del partito, il candidato alla carica di Sindaco.

L'elettore può limitarsi a votare per il Sindaco, apponendo un segno sul simbolo del partito in corrispondenza del quale figura il nome del candidato prescelto, ma può anche esprimere, nell'ambito di questa lista, una preferenza per un candidato alla carica di consigliere, scrivendone il cognome sull'apposita riga stampata sotto il contrassegno.

Viene proclamato Sindaco il candidato che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità si procede, la seconda domenica successiva a quella in cui si è tenuta la consultazione elettorale, al ballottaggio (da ballotta, una pallina usata nel Medio Evo per votare, veniva introdotta in un'urna) fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, mentre in caso di ulteriore parità verrà eletto il più anziano.

Quanto ai consiglieri, alla lista collegata al candidato a Sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti i due terzi dei seggi assegnati al Consiglio, mentre i restanti seggi vengono ripartiti in proporzione fra le altre liste. A tal fine si determina, per ogni lista, il numero dei voti validi riportati nel Comune (è questa la cosiddetta cifra elettorale, coincidente con i voti riportati dal candidato a Sindaco, collegato alla lista considerata) e la si divide, successivamente, per uno, due, tre e così via, fino alla concorrenza dei seggi da assegnare; così, se la cifra elettorale di una lista è 1.200 e i seggi residui da assegnare sono 4, avremo: 1.200, 600, 400, 300; analogo procedimento seguiremo per le altre liste.

I numeri così ottenuti verranno sistemati in ordine decrescente, dopo di che i 4 seggi ipotizzati verranno assegnati ai partiti i cui quozienti figurano ai primi quattro posti. Nell'ambito di ciascuna lista, poi, i seggi andranno ai candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze (a parità di voti precede chi è stato collocato prima in lista). In ogni caso il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato a Sindaco della lista medesima. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

Tratto da dirittoditutti.giuffre.it
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